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GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO

QUANDO LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE NON COSTITUISCE ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

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La vicenda giudiziale di questa settimana giunge dall’Abruzzo, ove il Tribunale di Pescara dichiara la separazione di una coppia di coniugi disponendo l’affido condiviso del figlio minore con riconoscimento in favore del medesimo di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 e lo stabilimento della residenza presso la madre.

La moglie vede respinta la domanda di addebito svolta nei confronti del marito sicché propone ricorso in appello. Sostiene la moglie che il marito, già in costanza di matrimonio, si era allontanato dalla casa coniugale per intraprendere una relazione con un’altra donna. Costituendosi in giudizio l’uomo non contesta in alcun modo gli addebiti mossi nei suoi confronti e ritiene, piuttosto, che il suo comportamento sia del tutto lecito. L’uomo riferisce infatti che quando si era allontanato dalla residenza coniugale il menage familiare si era da tempo concluso e, a sostegno di quanto afferma, riferisce che dopo la nascita del figlio (stiamo parlando di un arco temporale di diversi anni), la donna non aveva più voluto intrattenere con lui rapporti sessuali. La Corte d’appello respinge la richiesta di addebito avanzata dalla donna, sull’assunto che spetta al coniuge che chiede l’addebito in ordine alla responsabilità della separazione la prova del nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio e l’intollerabilità della convivenza: prova che nel caso di specie la donna non ha fornito, così come non ha provato che la relazione extra coniugale fosse causa della rottura del vincolo matrimoniale. Ferita nell’orgoglio, la moglie propone ovviamente ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale, ripercorso il ragionamento svolto dalla Corte d’appello, così statuisce:

  • Esiste un obbligo di fedeltà coniugale la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, costituisce valido e logico motivo per addebitare la separazione al coniuge infedele;
  • Deve comunque sussistere un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, la cui prova deve essere fornita con un accertamento rigoroso ed una valutazione del complessivo comportamento di entrambi i coniugi. La prova deve essere fornita dal coniuge che domanda l’addebito;
  • E’ da escludersi l’addebito nei confronti del coniuge infedele nel caso in cui venga dimostrata l’esistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto al momento della violazione degli obblighi familiari, tale per cui la convivenza familiare, al momento della violazione, fosse da considerarsi meramente formale;
  • L’abbandono della casa coniugale costituisce certa violazione di un obbligo matrimoniale ed è certamente causa di addebito della separazione, ma non nel caso in cui si dimostri che l’abbandono avvenga per responsabilità dell’altro coniuge, per essere diventata intollerabile la convivenza;
  • E’ comunque onere di chi contesta la predetta richiesta di addebito dare prova in giudizio delle circostanze su cui si fonda la propria eccezione, ovvero l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione del dovere derivante dal matrimonio

Ciò premesso, nel caso di specie la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2539 del 2014 ha ritenuto provata (anche perché non smentita dalla donna) la circostanza riferita dal marito in ordine alla mancanza, sin dalla nascita del figlio, della fine di ogni rapporto sessuale per decisione della moglie. Tale circostanza, unita alla volontà espressa dalla moglie di riconciliarsi con il marito anche dopo essere venuta a conoscenza della relazione extra coniugale, ha infine indotto la Corte a ritenere che nessun addebito potesse essere mosso all’uomo, il quale, se aveva violato i doveri derivanti dal matrimonio, aveva tuttavia compiuto il fatto quando il matrimonio era da considerarsi, sotto un profilo morale ed affettivo, già concluso. Nessun addebito di separazione è quindi stato riconosciuto nei confronti del marito.

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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