GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO
IL LITIGIO PER I GATTI DI GENOVA
La vicenda di questa settimana giunge da Genova e dai suoi stretti ed affascinanti vicoli del centro. In un contesto di così rara bellezza accade infatti che due donne (indicate in atti come M. e S.), residenti nel medesimo condominio, giungano alle mani a causa dell’abitudine di una delle due, malsopportata dalla vicina, di fornire cibo a dei gatti di proprietà di un terzo condomino, tale N.
Ebbene, in occasione dell’ennesima consegna di cibo ai gatti del vicolo, la condomina M. lanciò un piatto di plastica verso la condomina S. ed, altresì, le diede uno schiaffo. Ovviamente (ma mica tanto per quel che si legge oltre), S. reagì, a sua volta colpendo con uno schiaffo il volto di M. Il Tribunale di Genova, decidendo in funzione di Giudice d’appello, valutata la testimonianza di una terza persona che aveva assistito alla scena, aveva condannato entrambe le donne, rispettivamente per lesioni (S.) e per minacce oltre che per lesioni (M.). Entrambi i legali delle donne avevano proposto ricorso verso la sentenza del Tribunale di Genova. Con buona pace dei gatti, si era quindi giunti in Cassazione.
Sosteneva l’avvocato di S.: l’unica teste che ha assistito a tutta la scena afferma che fu M. ad aprire le ostilità e, dunque, S. non fece altro che difendersi. Sussiste dunque la scriminante della legittima difesa. Sosteneva l’avvocato di M.: la cliente ha detto alla S. “vi faccio arrestare”, ma l’espressione non può avere contenuto minatorio dal momento che certo la donna non può di per sè indurre le forze dell’ordine ad eseguire l’arresto. M., poi, è stata aggredita da più soggetti (pare vi fosse il contributo del marito di S.) e, quindi, sussiste nel suo caso la scriminante della legittima difesa. Anche il marito di S. (assolto in appello) deve peraltro essere condannato per minacce e lesioni. La palla passa alla Cassazione. E’ certo, dice la Corte, che la lite tra le due donne aveva trovato origine nell’abitudine – non da tutti apprezzata – di una condomina di fornire cibo ai gatti di tale N.
Nelle sentenze di primo (Giudice di Pace) e secondo grado (Tribunale), continua la Corte, si legge che M. ed S. si aggredirono reciprocamente riportando ciascuna lesioni refertate. In tale situazione non ha senso stabilire chi ha dato inizio alla vivace contesa, dal momento che chi ha reagito, a prescindere da chi fosse l’aggredita, ha comunque usato a sua volta violenza, non limitandosi a neutralizzare gli attacchi dell’avversaria ma bensì aggredendola, al punto da necessitare l’intervento dei Carabinieri. La ricostruzione operata in primo e secondo grado si è peraltro correttamente avvalsa di testimonianze dei testi oculari oltre che, naturalmente, di quella delle parti. La frase che la M. pronunciò in merito alla venuta dei Carabinieri risulta indicativa di una concreta minaccia atteso l’imminente arrivo dei militari e soprattutto per del fatto che la donna avrebbe ben potuto fornire loro una versione di comodo nel tentativo di far effettivamente arrestare la sua avversaria. L’assoluzione del marito è stata adeguatamente motivata dal momento che solo le donne si resero protagoniste delle reciproche aggressioni.
E’ immaginabile, alla luce della pronuncia della Corte, che, per buona pace del condominio, nessuno abbia più fornito cibo ai gatti. In fin dei conti, dunque, la triste vicenda ha finito per danneggiare pure loro.
Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo
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