Cronaca
GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI, OK PER IL CONGEDO PARENTALE A ORE
Già introdotta dalla Legge di Stabilità del 2013, ora è diventata concreta e percorribile la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di usufruire del congedo parentale a ore. Il diritto spettante sia alla madre che al padre di godere di un periodo di astensione dal lavoro (successivo al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi in totale) da fruire nei primi anni di vita del bambino può essere goduto d’ora in poi su base oraria.
Questo quanto previsto dal Decreto legislativo 80/2015 (con i dettagli forniti dalla recentissima Circolare INPS152/2015 di agosto). Viene così modificato ulteriormente il Testo Unico su maternità e paternità anche nel caso in cui vi sia assenza di previsione contrattuale collettiva nazionale o aziendale.
“La fruizione in modalità oraria è possibile nella misura del 50% dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale, salvo diversa previsione contrattuale” ha spiegato oggi Enzo Mologni dell’INCA Lombardia e di Bergamo. “L’introduzione della modalità oraria non modifica ovviamente la durata del congedo parentale di 6 mesi indennizzati degli 11 complessivi a disposizione in totale fra i due genitori (6 mesi per la madre e 7 per il padre). Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa. Rispetto ai tempi del preavviso, il genitore richiedente è tenuto ad avvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri previsti dai contratti di lavoro e comunque, con un termine non inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario”.
L’ALTERNATIVA DEL PART-TIME E L’ALLUNGAMENTO DEL CONGEDO
La domanda di congedo parentale va inoltrata all’INPS con la sola modalità telematica utilizzando la procedura INPS. Viene poi introdotta dal legislatore anche l’alternativa del part-time invece del congedo parentale: “In luogo della fruizione del congedo in modalità oraria (oppure mensile o giornaliero) è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro” continua Enzo Mologni. “Lo prevede un altro decreto legislativo varato in attuazione del Jobs Act (il n° 81/2015). Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. La trasformazione del rapporto può essere chiesta anche in misura inferiore al 50% del normale orario di lavoro, mentre la fruizione in modalità oraria del congedo, come detto, è fissata in misura pari al 50% dell’orario medio giornaliero. Questa è una prima differenza che va tenuta presente dai genitori. Si tenga conto anche del fatto che la riduzione d’orario per la trasformazione del rapporto di lavoro ovviamente non è retribuita mentre il congedo usufruito in qualsiasi modalità è indennizzato al 30% della retribuzione quantomeno fino ai 6 anni di vita del figlio”.
Ricordiamo anche un’altra rilevante novità introdotta dal Decreto legislativo n°80/2015 sulla Conciliazione dei tempi di vita, cura e lavoro e già pubblicizzata perché regolata da una Circolare INPS precedente: si tratta dell‘allungamento dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale per i genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti. Il limite viene elevato dagli 8 fino ai 12 anni di vita del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia per gli adottati o affidati (anche se i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni non sono comunque indennizzabili).
Le novità introdotte dal Decreto legislativo n°80/2015 hanno comunque carattere sperimentale per il solo 2015, dal momento che saranno necessarie, per gli anni successivi, le apposite coperture finanziarie. Perciò l’incremento dei limiti temporali è possibile, al momento, per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2015.
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