GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO
RIFIUTO ALCOLTEST E MANCANZA AGGRAVANTE
Con la sentenza n. 46625/2015, le sezioni unite penali della Cassazione affermano che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcoltest, ragion per cui al medesimo non può essere addebitata l’aggravante di aver causato l’incidente stradale; l’aggravante, infatti, scatterebbe solamente per il caso di accertata guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, comma 2-bis, del codice della strada.
A tale pronuncia si è giunti dopo che il procuratore della Repubblica aveva fatto ricorso contro la sentenza del gip di Macerata il quale, rilevato che lo stato di ebbrezza del conducente che aveva causato un sinistro stradale non fosse provato, aveva infine sostituito la pena con i lavori di pubblica utilità.
Il Procuratore della Repubblica aveva insistito per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del codice della strada, a mente del quale “se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222”. Il Procuratore, comprensibilmente, aveva rilevato che l’esclusione dell’aggravante avrebbe finito per premiare l’atteggiamento di resistenza del conducente rispetto all’accertamento dello stato di ebbrezza.
A seguito dell’intervento del Procuratore, alle sezioni Unite della Cassazione era stato chiesto di stabilire se “la circostanza aggravante prevista dall’art. 186 comma 2-bis Cds in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7, Cds”.
La Corte di Cassazione, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente, ha dapprima affermato che esiste una diversità “ontologica” tra il concetto di conducente in stato di ebbrezza, certamente elemento costitutivo dell’aggravante, e quello di conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di tale stato.
La Corte ha poi affermato che in tale ultima ipotesi è “implicita la mancanza, almeno nel momento perfezionativo del reato di un accertamento dello stato di ebbrezza e dunque del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come conducente in stato di ebbrezza, come tale al contempo passibile di incorrere nell’aggravante descritta ove abbia provocato un incidente, essendo per l’appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento”.
In buona sostanza, afferma la Corte, per l’applicazione dell’aggravante esisterebbe una differenza sostanziale tra il soggetto che si sottopone all’alcoltest (così che possa esserne provata la guida in stato di ebbrezza) ed il soggetto che rifiuta il test (così che non possa esserne provata la guida in stato di ebbrezza): il giudicante in questa seconda ipotesi non potrebbe applicare l’aggravante poichè il soggetto non poteva dirsi ubriaco.
Infine la Corte ha rilevato che in relazione al rifiuto di sottoporsi al test ed alla possibile conseguente aggravante, manca nel comma 7 dell’art. 186 un riferimento esplicito al comma 2-bis (e ciò pur a fronte delle novelle della legge n. 120/2010), circostanza, questa, comprovante che l’aggravante in parola non possa essere applicata nel caso di specie.
La Corte ha dunque affermato il seguente principio: “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”.
Rubrica a cura’dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo
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