Seguici su

GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO

TRUFFA DEL BANCOMAT E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Pubblicato

il

Un correntista si reca allo sportello automatico per il prelievo con bancomat senza tuttavia riuscirvi poichè l’apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizza la scritta “carta illeggibile” e “sportello fuori servizio”; l’utente segnala immediatamente il problema all’istituto di credito.

Il vicedirettore gli riferisce di tornare il giorno successivo quando poi, rilevata la materiale sparizione della carta, ne viene accertato l’utilizzo da parte di ignoti per effettuare consistenti prelievi, persino superiori al plafond (si parla di ben 7.000,00 euro). Tre giorni dopo i fatti l’utente denuncia alle autorità la sottrazione della carta.

In base alle più recenti pronunce di Cassazione la banca deve naturalmente porre in essere gli strumenti idonei a far si che gli impianti di prelievo automatico non possano essere manomessi, dovendo rispondere, in difetto, per i rischi corsi dall’utente. Il caso di specie è tuttavia di interesse poichè l’utente era stato invitato, da parte del vicedirettore, a tornare il giorno successivo alla segnalazione di sottrazione della carta e, quindi, era decorso del tempo prima che quest’ultima venisse bloccata.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha precisato (sentenza n. 806/2016) che, sebbene la denuncia di sottrazione della carta non sia stata tempestiva, onde appurare la responsabilità o meno dell’istituto di credito nel caso di utilizzazione illecita da parte di terzi della carta trattenuta dallo sportello, non può essere omessa, laddove l’utente ne faccia espressa richiesta, la verifica dell’adozione da parte della banca di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio e quindi a scongiurare eventuali manomissioni (le telecamere dell’istituto puntate sul bancomat avevano peraltro permesso di accertare – solo il giorno seguente al fatto!- che la carta, non restituita al proprietario, era stata subito dopo sottratta da un terzo). La banca, in altre parole, deve osservare un comportamento diligente ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.. Precisa la Corte che, in generale, la diligenza posta a carico del professionista  ha natura tecnica e deve essere quindi valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro, per stare al caso in questione, la figura dell’accorto banchiere.

E’ pur vero che il testo dell’art. 1176, secondo comma c.c. (“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”) non precisa la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, tuttavia la relativa valutazione di carattere tecnico deve comunque essere commisurata proprio alla natura dell’attività ovvero, nel caso in parola, all’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico (quale, per l’appunto, il bancomat) avente peraltro ad oggetto il prelievo di denaro.

Chiaro dunque il comportamento omissivo della banca che, sebbene sollecitata, non aveva provveduto a bloccare la carta. Sulla decisione della Corte ha altresì rilevato il prelievo effettuato da terzi in misura di gran lunga superiore al plafond contrattuale: nell’esame complessivo della diligenza posta a carico della banca, la circostanza ha chiaramente ed ulteriormente evidenziato il malfunzionamento del sistema.

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo.

Per pareri, richieste ed informazioni potete scrivere al seguente indirizzo: giovediconlavvocato@valseriananews.info     

 

Tutti i diritti riservati ©

Continua a leggere le notizie di Valseriana News e segui la nostra pagina Facebook

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *