GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO
RUBRICA LEGALE – SE RUBARE PER FAME NON COSTITUISCE REATO
In questo numero della rubrica “Giovedì con l’avvocato” il caso che ha fatto il giro di tutta Italia. A Genova uno straniero senza dimora ed occupazione entra in un negozio di generi alimentari, fa un giro degli scaffali e, quando si reca alla cassa, paga una confezione di grissini. Fermato e perquisito si scopre che sotto la giacca ha nascosto due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel, del valore complessivo di quattro euro.
Al fatto segue un processo in cui il Tribunale di Genova condanna l’uomo alla pena di giustizia, concedendogli l’attenuante comune di cui all’art. 62 comma 4° c.p. (perché il fatto è ritenuto particolarmente tenue) con giudizio di equivalenza sulla recidiva (perché l’uomo già aveva commesso altri reati).
A seguire, la Corte di appello di Genova conferma la sentenza. Il Procuratore Generale svolge ricorso in Cassazione deducendo che a suo avviso il furto doveva essere derubricato da consumato a tentato, poiché l’uomo, in sequenza, era stato notato da un cliente mentre si impossessava della merce, era stato segnalato al personale, era stato bloccato, aveva subito restituito il maltolto. Ritiene dunque il Procuratore che al caso debba applicarsi la fattispecie di cui all’art. 626 n. 2 c.p. (applicabile quando il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno) o, comunque ed in ogni caso, nonostante la recidiva, l’art. 131 bis c.p. (il fatto è così tenue che la punibilità deve essere esclusa).
In sentenza la Corte di Cassazione ripercorre, dapprima, le motivazioni per le quali l’uomo è stato condannato in Tribunale. Per quest’ultimo, rileva la Corte, il furto è da considerarsi consumato e non tentato perché l’autore del fatto non fu seguito e sottoposto a sorveglianza da parte del personale del negozio, ma semplicemente sorpreso da un cliente mentre si intascava la merce. Quanto alla Corte d’appello, la Corte di Cassazione afferma di non poterne condividere le argomentazioni relative alla mancata configurazione del furto lieve per bisogno e precisa che se la Corte d’appello avesse correttamente interpretato le risultanze processuali non avrebbe potuto che concludere per la sussistenza della scriminante di cui all’art 54 c.p. (ovvero l’uomo ha agito in stato di necessità, quindi non è punibile).
All’esito di tanto ragionamento la Corte di Cassazione afferma definitivamente quanto segue: la condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità. Accertato dunque il ricorso della causa di giustificazione, la sentenza della Corte d’appello è stata annullata poiché il fatto commesso dall’uomo non costituisce reato.
Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo.
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