Cronaca
Anche le prostitute devono pagare le tasse
Anche le prostitute devono pagare le tasse, ce lo spiega il nostro avvocato di fiducia nella rubrica legale del giovedì.
Afferma la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 15596/2016, che la prostituzione è da considerarsi attività lecita poiché consistente nella prestazione di un servizio a pagamento. Per questo motivo deve essere sottoposta a tassazione e, nel caso in cui sia condotta con abitualità, anche al versamento dell’iva.
Il caso in questione nasce a seguito di un accertamento della guardia di Finanza la quale aveva rilevato che una donna, pur non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, risultava intestata dei seguenti beni: diverse autovetture, alcune delle quali di lusso, appartamenti, contratti di locazioni di appartamenti, ben 10 conti correnti bancari, gestioni patrimoniali.
L’agenzia delle entrate, a seguito della verifica, aveva emesso un avviso di accertamento con il quale era stato sottoposto a tassazione il reddito imponibile accertato della donna. Per conseguenza, la donna, aveva impugnato l’atto, affermando che le imposte non erano dovute, sulla base di queste affermazioni:
- Non esiste una norma tributaria che sottopone a tassazione i proventi derivanti dall’attività di meretricio
- L’attività di meretricio, continuava la donna, è illecità e dunque non passibile di tassazione
Tanto la Corte di Cassazione quanto le Commissioni tributarie hanno respinto le argomentazioni della donna.
Argomentano quest’ultime che ad essere illecito è lo sfruttamento della prostituzione altrui e non l’attività in sè considerata. In tal senso, l’attività di meretricio, laddove svolta in autonomia e senza costrizione alcuna, non può essere considerata illecita, sicchè leciti debbono considerarsi anche i relativi proventi.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato che l’attività di prostituzione “abituale od occasionale che sia , genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi, nel primo caso, di redditi assimilabili al lavoro autonomo, e, nel secondo caso, di redditi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi (così come previsti dallart. 6, comma 1, lett. f, D.P.R. 917/1986 del Testo Unico delle imposte sui redditi, anche T.U.I.R.)
Due dunque i casi possibili
- Se la prostituzione è condotta abitualmente il reddito è assimilabile a quello dei lavoratori autonomi (lett. c, art. 6 del T.U.I.R.)
- Se la prostituzione è condotta occasionalmente rientra diversamente nella categoria dei redditi diversi (lett. f, art. 6 del T.U.I.R.)
La pronuncia della Corte non deve comunque sorprendere. Nello stesso senso si registrano le sentenze 2528/2010 e 10578/2011. Sulla stessa linea anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 268/99 del 20.11.20001, secondo cui la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita che rientra nella nozione di attività economica: in tal senso, spetta al Giudice nazionale verificare che l’attività sia effettivamente svolta in maniera autonoma, senza episodi di costrizione, induzione o sfruttamento. Se poi l’attività è svolta in modo abituale, quindi proprio in ragione dell’abitualità, allora i proventi debbono altresì essere assoggettati all’imposizione IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972 (in proposito si richiama anche la sentenza di Cassazione Civile n. 10578/2011).
Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo
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