RIFLESSI DI PSICHE
Riflessi di Psiche – La valutazione del danno psichico
Cos’è e come si valuta il danno psichico? Ce lo spiega la nostra psicologa di fiducia, la dott.ssa Alessandra Guerrieri.
Per danno psichico si intende una lesione dell’integrità psicofisica del soggetto e del suo stato di salute; si tratta di una compromissione durevole e obiettiva dell’efficienza, dell’adattamento e dell’equilibrio della personalità individuale. Si identifica quindi in un danno che, a seguito di molteplici cause, limita le capacità, le facoltà e la qualità di vita del soggetto, anche in assenza di alterazioni documentabili dell’organismo fisico.
La valutazione del danno psichico si sviluppa attraverso un processo scomposto in quattro fasi:
- Individuazione di una situazione psicopatologica;
- Determinazione del nesso di causa;
- Stima prognostica della temporaneità o permanenza del danno;
- Quantificazione del danno attraverso l’attribuzione di un punteggio.
L’individuazione di una situazione psicopatologica consiste essenzialmente in una diagnosi clinica che valuta però sia lo stato premorboso del soggetto sia lo stato psicologico successivo all’evento lesivo. Prevede quindi la raccolta di tutti quegli elementi utili a capire lo stato psichico dell’individuo prima e dopo l’evento dannoso. Per un’ indagine dettagliata di tali aspetti, grandissima attenzione viene posta sulla raccolta dei dati clinici e anamnestici attraverso il colloquio. I colloqui servono soprattutto per capire come la persona ha vissuto l’evento lesivo, si tratta di un momento molto delicato perché il soggetto soffre notevolmente, ma il compito del perito è quello di raccogliere più informazioni possibili nel minor tempo. In particolare è necessario ottenere in modo sistematico informazioni sull’evento traumatico, sulla percezione di esso e sugli eventi generati; è indispensabile inoltre indagare sulla storia precedente al trauma del paziente e sui livelli di adattamento, oltre che sulla sintomatologia attuale e sul trattamento farmacologico e psicoterapeutico intrapreso. Di enorme rilievo è anche l’esame neuropsicologico, ai fini di accertare il deterioramento delle funzioni cognitive e l’incidenza che lo stato psicopatologico diagnosticato ha non solo sul piano affettivo ed emotivo ma anche su quello dell’efficienza cognitiva.
La valutazione del danno psichico porta il clinico a spostarsi dal piano della comprensione fenomenica a quello della spiegazione causale; ciò significa che la diagnosi deve avere un nesso di causa con l’evento lesivo poiché, se la condizione psicopatologica non è connessa all’evento, il soggetto non verrà risarcito. L’individuazione del nesso di causa nelle discipline psicologiche costituisce però un aspetto problematico: in ambito psicologico infatti non è possibile parlare di nesso causale in senso stretto, ma si dovrebbe far riferimento al concetto di con-causa. Questo perché l’insorgenza di una psicopatologia è strettamente legata ad aspetti soggettivi e alla percezione individuale della persona che la vive ed è pertanto difficile riuscire a quantificare e a definire il danno provocato. Il clinico analizzerà quindi l’insieme dei significati personali attribuibili all’esperienza cercando di non perdere mai di vista lo scopo principale della valutazione: avvicinarsi il più possibile all’obiettività medico-legale. Partendo dal presupposto che si ritiene causa ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe potuto produrre, si fa riferimento ad alcuni principi della medicina legale sul rilievo del nesso causale. Il primo è il principio cronologico, utile per capire se l’esordio sintomatico è precedente o seguente all’evento. Bisogna comunque tenere in considerazione che non esiste un tempo preciso di reazione e non sempre c’è un esordio immediato rispetto all’evento. Un secondo principio è quello topografico che definisce il luogo della lesione e la sua coincidenza con il disturbo. Un altro è il principio di continuità cioè la presenza di una sequela di cause che fanno risalire all’evento. Il principio di adeguatezza lesiva stabilisce “quanta gravità serve” nell’evento per creare in quel soggetto il danno. Infine il principio di esclusione di altre cause è il criterio attraverso il quale viene fatta una raccolta anamnestica per escludere la presenza di altre cause che possono aver provocato l’evento. L’aspetto sul quale si basa l’intera valutazione è l’adattamento, in termini di livello e capacità, del soggetto.
La terza fase, relativa alla valutazione del danno in termini di futuribilità, risulta difficile da definire perché dipende dalla preponderanza che le variabili individuali assumono nella genesi e nel mantenimento di un disturbo psichiatrico. Possono comunque fornire indicazioni sulla permanenza del danno gli esiti negativi derivanti dal tentativo di ripristinare, per via farmacologica o psicoterapeutica, lo stato di benessere psicofisico preesistente. Vengono inoltre valutate le possibilità del soggetto, le risorse disponibili nell’ambiente e i mezzi fruibili in rapporto all’evento.
Le alterazioni patologiche che costituiscono il danno psichico, per poter essere risarcite, devono essere in qualche modo quantificate nella loro portata di danno e ricondotte a parametri monetari.
Come vengono attribuite percentuali valutative per le menomazioni anatomo-fisiologiche, così vengono applicate delle guide per la valutazione del danno biologico-psichico; queste però hanno un valore di puro orientamento e possono solamente fornire suggerimenti valutativi generici perché, come già detto, l’indagine psichiatrica non è in grado di fornire, in modo certo e rigoroso, indicazioni sullo stato di salute psichica precedente all’evento traumatico. Sono diversi i protocolli elaborati dai molteplici autori in tema di linee guida per la risarcibilità del danno, ma nessuno di questi viene riconosciuto in modo ufficiale e tuttora non esiste un’omogeneità che permetta di tradurre il punteggio percentuale in risarcimento effettivo del danno.
Per pareri, richieste ed informazioni potete scrivere al seguente indirizzo email alessandra.guerrieri@hotmail.it o consultare il sito internet www.alessandraguerrieri.com.
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