GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO
E’ reato parcheggiare nel posto riservato ai disabili
Parcheggiare nel posto riservato ai disabili è un reato: lo stabilisce definitivamente una sentenza della Cassazione.
Chi parcheggia il proprio veicolo nel posto che è stato espressamente riservato agli utenti disabili commette il reato di violenza privata: così ha deciso la Cassazione Civile, sezione quinta penale, con la sentenza n. 17794/2017, rigettando il ricorso dell’imputato, ritenendolo colpevole del delitto ex art 610 c.p. per aver parcheggiato la propria autovettura in una spazio per l’appunto riservato espressamente ai disabili (e ad un soggetto in particolare), impedendone a quest’ultimo l’utilizzo.
Era accaduto che l’autovettura dell’imputato era stata rimossa solo dopo molte ore, per intervento della polizia municipale. A sua discolpa, l’imputato aveva riferito che l’auto era in uso alla nuora, ma le affermazioni rese da quest’ultima era apparse immediatamente inveritiere.
Innanzi alla Suprema Corte, l’imputato aveva in particolare sostenuto che parcheggiare l’autovettura in uno spazio riservato ai disabili non significa impedire intenzionalmente la marcia a una vettura (così come, egli sosteneva, evidenziato da precedenti pronunce giurisprudenziali), sicché non poteva configurarsi il delitto di violenza privata.
I giudici tuttavia non accoglievano le argomentazioni dell’imputato: precisava in fatti la Cotrte che l’imputato aveva fattivamente impedito all’avente diritto di parcheggiare la propria autovettura, parcheggiando nello spazio a lui espressamente riservato.
In realtà, come si legge nel provvedimento, se lo spazio fosse stato riservato, genericamente, al posteggio dei disabili, il comportamento del ricorrente avrebbe integrato la semplice violazione dell’art. 158 comma 2 del Codice della Strada, una norma che punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Ma diverso è il caso specifico. Qui lo spazio era espressamente riservato ad una determinata persona disabile, in ragione dello stato di salute di quest’ultima, sicché alla violazione della norma sulla circolazione stradale deve aggiungersi l’impedimento, al cittadino a cui è espressamente riservato il diritto, di parcheggiare lì dove a lui solo è consentito sostare.
Per i Giudici della Suprema Corte, poi, sussiste anche la piena consapevolezza dell’imputato di commettere il fatto, non avendo questi affermato, in giudizio, di non aver notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato a un singolo utente disabile.
Peraltro, circostanza determinante per la pronuncia della Suprema Corte, il parcheggio da parte dell’imputato si era protratto per lungo tempo, un dettaglio che aveva indotto i Giudici a ritenere che l’errata sosta non fosse frutto di mera sbadatezza: la vettura, infatti, era stata parcheggiata a metà mattinata, prima delle ore 10:40, per poi rimanervi fino alla notte successiva, impedendo al disabile, cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare anche al suo ritorno a casa di sera. Solamente, infine, alle ore 2:00 di notte, l’autovettura era stata forzatamente rimossa dalla polizia locale.
Il ricorso dell’imputato per questi motivi è stato infine rigettato, ed il medesimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo
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