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Cronaca

Permesso di soggiorno: i nuovi costi per rilascio e rinnovo

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha rideterminato l’importo dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

La Questura di Bergamo

Nuovi costi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno in vigore dal 9 giugno come stabilito dal Ministero delle’Economia e delle Finanza insieme al Ministero dell’Interno a carico dello straniero di età superiore a diciotto anni.

Le nuove disposizioni sono entrare in vigore dopo che la sentenza del Consiglio di Stato del N.04487/2016 aveva annullato il Decreto Ministeriale del  6 ottobre 2011, nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo da 80 a 200 euro a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi ammontano dunque a: 40,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 50,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 100,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Resta fermo il costo di 30,46 euro per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all’importo del contributo. I casi di esclusione dal pagamento del solo contributo, non anche del costo del pse di 30,46 euro, sono previsti all’art.3 del decreto del 6 ottobre 2011, e successive modificazioni:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età  inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ossia figli minori al seguito dei familiari;

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità ; cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità .

Come disposto dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il contributo è dovuto anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno  e siano in fase istruttoria oppure siano state definite ma in attesa di produzione del permesso di soggiorno elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero.

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