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Cronaca

Diamanti, fallita la società Idb: “Brutta notizia per i risparmiatori”

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Diamanti, fallita la società Idb: “Brutta notizia per i risparmiatori”. ADICONSUM: “ci saranno ritardi  nelle azioni di risarcimento”.

Una brutta notizia per i risparmiatori danneggiati dallo scandalo diamanti da investimento che attendevano ancora un risarcimento.

Il Tribunale di Milano, lo scorso 15 gennaio, ha dichiarato il  fallimento della società Intermarket Diamond Business (IDB), una delle due società attive nella vendita di pietre preziose attraverso l’intermediazione di alcune grandi banche italiane. Il Tribunale milanese ha già incaricato un Curatore per il fallimento e fissato la prima udienza per l’accertamento dello stato passivo per l’8 aprile. La società era già stata pesantemente sanzionata dall’AGCOM insieme agli Istituti di Credito  coinvolti in tale operazione.

“Con quanto accaduto alla società IDB – sottolinea Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo – ci saranno ulteriori ritardi nella riconsegna delle pietre, condizione essenziale per procedere alle azioni di risarcimento delle somme nella procedura stragiudiziale messa in campo con la Banca. 

Come si legge nella sentenza, è assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza per la presentazione delle domande di ammissione. 

Per i risparmiatori assistiti dalla nostra associazione nella  ricomposizione stragiudiziale della controversia, si continuerà ad insistere nel tentativo di soluzione nei confronti del solo Istituto di Credito concordando con il curatore delle procedure che permettano la soluzione transattiva. 

Quei  risparmiatori per i quali risulta già pendente una causa civile, il fallimento di I.D.B. Spa comporterà, invece, l’interruzione della causa attualmente pendente e la necessità di una riassunzione nei soli confronti dell’Istituto di Credito coinvolto”.

Come si legge nella sentenza è assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza per la presentazione delle domande di ammissione. 

In entrambi i casi, però, sarà necessario intraprendere preventivi giudizi di rivendicazione della proprietà delle pietre preziose per i soli risparmiatori che non ne hanno il possesso, avendo, all’epoca dell’investimento, deciso di lasciare le stesse in custodia presso la società fallita.

ADICONSUM, nel denunciare l’aggravio di  difficoltà e l’inevitabile aumento dei tempi di recupero delle somme versate dai risparmiatori, auspica “una collaborazione verso la restituzione dei capitali investiti in diamanti anche da parte di Banco B.P.M. Spa, unico Istituto di Credito finora rimasto lontano dalle posizioni tenute dalle altre banche coinvolte nella vicenda”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli sportelli di ADICONSUM.

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