Cronaca
Come ci si sposta in Lombardia nelle aree a contenimento rafforzato
Come ci si sposta in Lombardia: solo per motivi necessari di lavoro o salute. Le forze dell’ordine controlleranno il territorio.
Come ci si sposta in Lombardia: sono le domande che assillano pendolari e non. Dunque: da oggi tutte le zone interne alla Lombardia contenute nel Decreto del Governo sono “aree a contenimento rafforzato”. Questo vuol dire che ci si può spostare internamente ed esternamente solo per comprovati motivi di lavoro o di salute.
I provvedimento sono necessari per non favorire il dilagarsi del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio non solo il sistema sanitario nazionale ma l’intero sistema Paese.
Come ci si sposta in Lombardia
Nella serata di domenica il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
Il documento spiega come ci si sposta in Lombardia. Viene spiegato che i territori saranno presidiati dalle forze dell’ordine che avranno il compito di controllare gli spostamenti. Le persone che si spostano per motivi di lavoro o di salute dovranno fornire un’autodichiarazione, che potrà essere fornita anche la momento tramite la compilazione di appositi moduli.
Chi è in quarantena o positivo al virus non può muoversi per alcun motivo.
Tutti gli altri saranno soggetti a sanzioni.
Cosa prevede la Direttiva del Ministero
Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
Com’è gestito il trasporto ferroviario
Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
Com’è gestito il trasporto negli aeroporti
Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.</p>
Controlli a Venezia
Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
Controlli sulle autodichiarazioni e sanzioni
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).
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marcello barcella
10 Marzo 2020 at 16:00
Condivido tutto ciò che è stato detto bel decreto ma essendo camperista da 40 anni non trovo assolutamente giusto che uno col propio camper non possa isolarsi in qualche luogo remoto della Lombardia nella natura obbligandolo a rimanere in casa del resto il camper non è una casa,? A volte persino piu sana adeguamoci e speriamo di superare presto tutti insieme questo brutto momento