Cronaca
Abbandonati ed emarginati, infermieri minacciati di licenziamento se informano la stampa
Come mai gli infermieri parlano alla stampa camuffati? Perché sono minacciati di essere licenziati. A dirlo l’associazione avvocatura degli infermieri che ha ricevuto migliaia di segnalazioni.
In queste settimane anche Valseriana News, così come i media nazionali, per dare modo a infermieri e medici di denunciare come siano stati gestiti gli ospedali o le case di riposo bergamasche, abbiamo pubblicato video di persone incappucciate o con la voce travisata. In molti ci avete chiesto conto di questa cosa. A livello nazionale inoltre, abbiamo assistito ad un duro attacco ad una giornalista del TG 1. Stefania Battistini è stata accusata di aver realizzato un servizio per il telegiornale serale intervistando in incognita un primario dell’azienda ospedaliera ex Bolognini (leggi qui).
Il clima ostile e omertoso in cui vivono i dipendenti della Sanità nazionale è emerso anche su La7 nell’ultima puntata di Non è l’Arena. Nel programma condotto da Massimo Giletti alla nostra giornalista Gessica Costanzo, ospite in collegamento Skype, è stato chiesto il perché di tanta paura ad esporsi.
Potete rivedere l’estratto a questo link: https://www.la7.it/nonelarena/video/valseriana-gessica-costanzo-qui-diversi-operatori-denunciano-di-non-essere-stati-tutelati-19-04-2020-320248.
Una legge a favore dei dipendenti che segnalano irregolarità
Anche Gessica Costanzo dunque ha sottolineato la mancanza di confronto e la paura che gli stessi operatori raccontano, seppure a loro favore esista la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing. Questa norma dice che i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro sono tutelati dall’ordinamento.
Quello che però fino ad ora è stata una sfumatura tra le righe della più ampia vicenda legata all’emergenza Coronavirus, oggi è purtroppo una certezza. Con una lettera indirizzata alla stampa, l’Associazione Avvocatura degli Infermieri informa di aver ricevuto migliaia di segnalazioni di minacce.
All’associazione avvocatura degli infermieri migliaia di segnalazioni scritte e firmate
“L’associazione avvocatura degli infermieri – si legge in una nota – ha ricevuto migliaia di segnalazioni scritte e firmate da infermieri che lavorano in strutture pubbliche diffuse in tutto il territorio anche se, perlopiù, dalla Lombardia, Lazio, Basilicata, Campania e Sicilia, lamentando uno stato di abbandono e di emarginazione, prevalentemente per l’assenza totale di mascherine e minacce di licenziamento se gli infermieri dovessero informare i giornalisti di quello che accade in questi servizi.
Infermieri gettato senza formazione nei reparti ad alto rischio infettivo
La situazione è grave soprattutto perché si rastrellano infermieri dai servizi estranei alla degenza per gettarli, senza alcuna formazione e screening, nei reparti ad alto rischio infettivo e senza dotarli delle più elementari presidi di sicurezza.
Una singola mascherina per una settimana
In molte occasioni sono stati obbligati, con ordini di servizio scritti, ad utilizzare una singola mascherina chirurgica per una settimana, destinate al macero, e diversi sono, quindi, risultati positivi al tampone.
A Torino, addirittura, gli infermieri in isolamento attendono, con ansia, l’esito del tampone in quanto i reagenti chimici sono terminati. Non si tiene neppure conto delle situazioni familiari e quindi anche infermieri con neonati vengono minacciati se non si gettano nel girone dell’inferno, ovviamente senza alcuna minima protezione.
La cosa ancora più grave è che si impedisce agli infermieri di denunciare l’infortunio, qualora si infettino in servizio, a favore di una semplice malattia; in questo modo le aziende non risponderanno del danno differenziale da infortunio colposo.
Questo non è il modo di procedere e trattare chi si sta sacrificando per il benessere collettivo e da questo Governo, che si dichiara attento e civile, non ce lo aspettavamo; siamo profondamente delusi.
Fate parlare gli infermieri
Per questi motivi si elogiano spesso solo i medici compiacenti e si fanno parlare nelle trasmissioni televisive create ad hoc solo loro; se parlassero gli infermieri che lavorano in prima linea certamente verrebbe fuori la verità.
Vi invito, quindi, ad esaminare le nostre diffide così da diffondere la verità e onorare il sacrificio di migliaia di infermieri che si stanno abnegando anche per voi. Saluti Dott. Mauro Di Fresco”.
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battista cadei
22 Aprile 2020 at 10:07
se uno viene intervistato a volto coperto, è meno credibile di uno a viso scoperto, con certa stampa che fa scoop gettando fango dove magari non ce n’è,le interviste a viso coperto potrebbero nascondere altro, tipo montature ad hoc, personalmente non voglio credere che in un momento come questo ci siano sciacalli cosi, ma un dubbio mi rimane
luigi
22 Aprile 2020 at 10:51
chiunque conosca personale infermieristico SA che quanto è stato scritto in questo articolo rispecchia una situazione già preesistente ed aggravata in questo momento drammatico.
Andrea
22 Aprile 2020 at 12:12
Io mi chiedo perché la gente si meraviglia ancora che succedano queste cose e tenga la testa sotto la sabbia. Cosa aspettiamo a unirci e dire basta a tutto questo.
Eraldo Albricci
22 Aprile 2020 at 15:11
Lovere (Bg), 22 april 2020
Spettabile,
Redazione Valseriana News
Vorrei portare alla vostra cortese attenzione quanto pubblicato sui siti http://www.studiocataldi.it e http://www.dirittosuweb.it a firma dell’Avv. Claudia Blandamura di Milano. L’Avv. Claudia Blandamura -che nella sua attività si occupa anche di internazionalizzazione di imprese e di attività umanitarie soprattutto verso i Paesi del bacino Africano- è anche Presidente della Human Stride Foundation (https://www.humanstridefoundation.org). Ha ritenuto importante scrivere l’articolo qui allegato, in quanto convinta che la illegittimità dell’azione Statale rientra a pieno titolo nella soppressione (anche solo indiretta) di diritti civili, soppressione che tutte le nostre libertà stanno vivendo in questi mesi di COVID-19.
Questi i links cui poter leggere l’articolo: https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_38149.asp e https://www.dirittosuweb.com/aree/rubriche/record.asp?idrecord=1177&cat=9
Emergenza Covid-19. L’illegittimità del Modulo di Autocertificazione
Il Modulo di Autocertificazione rilasciato dal Ministero dell’Interno è contrario a norme di legge (anche in materia di Privacy) e può mettere a rischio chi lo firma
Da quando il nostro Paese si è trovato improvvisamente a vivere l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, molto si è scritto in merito all’argomento qui trattato.
Si tenterà adesso di riordinare sinteticamente la tematica, introducendo ulteriori spunti di riflessione che potranno aiutare a chiarire come:
a) Non vi sia un obbligo legale di Autocertificazione;
b) In alcuni casi il Soggetto Dichiarante, rilasciando e firmando l’Autocertificazione, incorre in gravi rischi di natura penale con la conseguenza di essere punibile con la reclusione da uno a sei anni;
c) L’emanazione da parte del Ministero dell’Interno dell’Autocertificazione -come formulata nel testo corrente- potrebbe integrare gli estremi di cui all’art. 414 cp;
d) L’ Autocertificazione viola l’art. 49 D.P.R. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”);
e) L’Autocertificazione viola le norme in tema di Privacy laddove non sia preceduta da apposita Informativa rilasciata dai Pubblici Ufficiali. Con la conseguenza che il Soggetto Dichiarante potrà non solo proporre reclamo e ricorso giurisdizionale, ma -in caso di danni- potrà agire per il relativo risarcimento.
A) L’AUTOCERTIFICAZIONE NON E’ OBBLIGATORIA
Ripercorrendo l’excursus delle disposizioni normative e regolamentari che dall’inizio della emergenza ad oggi si sono freneticamente susseguite, si ricava un elenco di 19 provvedimenti in nessuno dei quali l’Autocertificazione e’ prevista come obbligatoria.
Se dunque l’Autocertificazione non è prevista come obbligatoria, è chiaro che questa viene rilasciata su base volontaria da parte del Soggetto Dichiarante.
Vale a dire che se il Soggetto Dichiarante ritiene di volersi Autocertificare lo fa, se diversamente il Soggetto Dichiarante ritiene di non doversi e/o volersi Autocertificare, non ha nessun obbligo in tal senso.
Posto che dunque la Autocertificazione va rilasciata su base volontaria, si vedano però i rischi nei quali il Soggetto Dichiarante incorre firmando la Autocertificazione.
B) I RISCHI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Tralasciando i modelli precedenti di Autocertficazione, si concentra l’esame su quello in vigore che testualmente chiede (tra le altre cose) di DICHIARARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ quanto segue: Ø di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
Questa affermazione, che al Soggetto Dichiarante viene chiesto di rilasciare, è quella che comporta i maggiori rischi laddove il Soggetto Dichiarante deve confermare sotto la propria responsabilità “di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19” (e non di “non essersi potuto sottoporre alla verifica sulla positività relativa al COVID-19” come più giusto sarebbe stato prevedere nel modulo)
In poche parole si invita il Soggetto Dichiarante a confermare una circostanza relativa al proprio stato di salute di cui -nella stragrande maggioranza dei casi e non per sua colpa- non è in grado di avere nessuna piena conoscenza. Infatti la affermazione richiesta dal modulo “di non essere risultato positivo al COVID-19” presuppone una azione di accertamento della positività al virus che in realtà il Soggetto Dichiarante nella stragrande maggioranza dei casi non ha compiuto e non può compiere e non per sua colpa.
Lo Stato quindi, tramite il Ministero dell’Interno che ha elaborato e messo in circolazione l’Autocertificazione nel testo corrente, invita così il Soggetto Dichiarante (anzi lo si induce) a commettere un reato derivante dalla violazione dell’art. 495 1° comma cp e dalla violazione dell’art. 76 D.P.R. 245/2000
Si veda più nello specifico.
– Violazione dell’art. 495 cp 1° comma e dell’art. Art. 76 D.P.R. 445/2000
L’Art. 495 cp comma 1 prevede “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
E’ noto che la popolazione non è stata (e tutt’ora non è) sottoposta ad un screening sanitario completo di accertamento del contagio in quanto l’analisi medica diretta ad accertare il contagio di un soggetto, o la presenza di anticorpi già presenti nell’organismo, fino ad ora è stata eseguita molto parzialmente. Pertanto, fatte pochissime eccezioni localizzate, la maggior parte della Popolazione italiana non è stata sottoposta a verifica delle proprie condizioni di salute ed anzi parte della Popolazione (soprattutto in considerazione della sintomaticità che spesso il virus COVID-19 comporta) potrebbe essere affetta dalla malattia e non saperlo.
Sebbene questo dato sia a tutti noto e non contestato, a chi circola e viene sottoposto al controllo, si chiede di dichiarare sotto la propria responsabilità ad un Pubblico Ufficiale di non essere risultati positivi al COVID-19, rilasciando quindi una dichiarazione spontanea che -in assenza di alcuna verifica di natura sanitaria- rischia di indurre il dichiarante a violare l’art. 495 cp comma 1 che prevede come sanzione la reclusione “da uno a sei anni”.
A questo si aggiunga come proprio in tema di Autocertificazioni l’art. Art. 76 del D.P.R. 445/2000 recita “Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”
Cioè per effetto dell’art. 76 DPR 445/2000 citato, il rilasciare dichiarazioni non veritiere tramite Autocertificazione comporta le conseguenze penali di cui all’art. 495 comma 1 cp (reclusione “da uno a sei anni”).
Chiaro è dunque che chiamando il Soggetto Dichiarante a confermare sotto la propria responsabilità una circostanza di cui non può essere a conoscenza (non, come detto per sua colpa, ma per una inefficienza o forse -e peggio- per una scelta del sistema statale che non ha predisposto il controllo sanitario a tappeto sul territorio) lo Stato spinge alla commissione del reato di Falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punito dall’art. 495 1° comma cpc e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Si potrebbe però sostenere che non essendoci nelle norme contingenti all’emergenza l’obbligo di Autocertificazione -obbligo che lo Stato (a parere di chi scrive) per ovvi motivi si è guardato bene dal prevedere- questa induzione alla commissione di un reato non sussisterebbe. In realtà la emanazione da parte del Ministero dell’Interno del Modello di Autocertificazione corrente (che contiene l’invito a farsi carico di una falsa dichiarazione in ordine ai risultati di un test valutativo che non si è in concreto in grado di effettuare e che rivela lo stato di salute personale) rappresenta comunque un passo falso degli Organi Statali che ne denotano la totale inadeguatezza e scarsa conoscenza delle norme e che potrebbe in extremis integrare la fattispecie di cui all’art. 414 cp. fattispecie che sanziona l’istigazione a delinquere. Tutto andrebbe poi valutato in sede giudiziale in relazione alla presenza di dolo, o meno, ma non è sbagliato a parere di chi scrive affermare come l’invito fatto alla Popolazione diretto a dichiarare il falso, induca comunque il Soggetto Dichiarante a commettere un reato (non si dimentichi che la Autocertificazione viene rilasciata su base volontaria, non essendoci obblighi di legge in merito come prima rilevato) e -quindi- tale invito rischia di integrare a sua volta (anche solo in astratto) la fattispecie di cui all’art. 414 cp da parte del Ministero dell’Interno. Con conseguenze e valutazioni ulteriori che in questa sede si tralasciano per motivi di economia di trattazione del tema principale.
– Violazione dell’art. 49 D.P.R. 445/2000 e inefficacia dei dati sanitari rivelati
L’Art. 49 (R) D.P.R. 445/2000 “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita’ CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (…)”.
Per effetto di tale norma, quindi, la Autocertificazione non può sostituire la certificazione medica e sanitaria che è l’unica via attraverso ( per effetto dell’art. 49 D.P.R. 445/2000) può certificarsi un dato sanitario rappresentato in questo caso dalla positività o meno al virus Covid-19
In questo senso la volontà del legislatore è stata quella di tutelare gli interessi individuali e collettivi connessi con le certezze giuridiche di cui sono portatori tali certificati, interessi questi che sono tali da non consentire una semplificazione basata sulla loro sostituzione con altri strumenti di certezza né, tantomeno, sulla loro eliminazione dall’ordinamento.
Considerato che il divieto della norma non lascia spazio a soluzioni diverse, la conseguenza delle dichiarazioni in tema di salute personale rilasciate in sostituzione ad una adeguata e legittima certificazione medica, è che le stesse non potranno che essere considerate inefficaci per violazione dell’art. 49 D.P.R. 445/2000.
In realtà una prescrizione conforme al dettato della Legge avrebbe voluto che lo Stato invitasse tutti ad esibire (in caso di controllo) la Certificazione medica che attestasse la non positività al virus COVID-19 in quanto solo questa ha valore proprio per effetto del disposto dell’art. 49 D.P.R. 445/2000 (che è legge a tutti gli effetti in quanto trattasi di “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) .
Ma così non è stato e non è.
C) AUTOCERTIFICAZIONE E PRIVACY: I DIRITTI DEL CITTADINO E GLI OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AUTORITA’
E sempre in tema di rivelazione di dati sanitari, vale la pena esaminare un altro aspetto: quello delle norme sulla Privacy.
Poiché nel caso dell’ Autocertificazione Emergenza COVID-19 i dati sanitari sono raccolti da una Istituzione Pubblica, in ambito di tutela della Privacy si applica la Direttiva (UE) 2016/680 (pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119 entrata in vigore il 5 Maggio 2016 e recepita in Italia con decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018) .Partendo dal principio sancito all’art. 10 per il quale il trattamento dei dati (tra gli altri) relativi alla salute è consentito solo se strettamente necessario e se a) autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro; b) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica; o se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato, tale Direttiva all’art. 13 prevede per coloro che trattano i dati un obbligo specifico di fornire all’interessato (cioè al soggetto che tali dati personali sta comunicando) una informativa specifica.
Di conseguenza il Pubblico Ufficiale che voglia raccogliere direttamente dal titolare dati relativi allo stato di salute, è tenuto -in forza della Direttiva (UE) 2016/680 a fornire la informativa di cui all’art. 13 della medesima Direttiva.
Ove la raccolta dei dati avvenga in violazione della citata direttiva, l’interessato (e quindi il Soggetto Dichiarante che abbia tramite l’Autocertificazione comunicato i propri dati sanitari) avrà il diritto di proporre reclamo e ricorso giurisdizionale nei confronti della Autorità di Controllo, nonché ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del responsabile del trattamento dei dati (Artt. 52-53-54 della Direttiva) con la conseguenza che avrà anche diritto al risarcimento dei danni ex art. 56 della Direttiva.
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Riassumendo quindi occorre tenere a mente che:
i) l’Autocertificazione non è obbligatoria;
ii) l’Autocertificazione (limitatamente al proprio stato di salute) non va rilasciata se non si è perfettamente certi di non essere risultati positivi al COVID-19 (ed ovviamente di non essere in quarantena);
iii) l’Autocertificazione viola le norme sulla Privacy ed il Soggetto Dichiarante potrà azionare reclamo e ricorso giurisdizionale, oltre che eventuale richiesta di risarcimento del danno.
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A questo punto si può concludere richiamando tutti a prestare la massima cautela nel rilasciare l’Autocertificazione vigente durante il periodo di emergenza COVID-19.
Non senza pensare che lo Stato ha dimostrato di non sapersi muovere in maniera coordinata nell’ambito delle sue stesse norme e che, terminata la contingente emergenza, non pochi saranno gli scenari giuridici che si apriranno all’esito della stessa.
Autore: AVV. CLAUDIA BLANDAMURA AVVOCATO DEL FORO DI MILANO
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With Best Regards
Eraldo Albricci
Mario
22 Aprile 2020 at 17:04
Mannaggia, che papiro ! Ho capito che l’autocertificazione non è obbligatoria anzi è pure pericolosa per chi la sottoscrive ma, se domani mi fermano in auto, posso esibire copia di questo scritto e mi dicono ” va bene, scusi vada pure” ? dubito. Poi non ho capito che c’azzecca tutto questo con l’articolo sopra boh…
Luigi
22 Aprile 2020 at 18:30
Perché vuole distogliere l attenzione dal argomento del articolo????!
????
22 Aprile 2020 at 18:56
Sono tutte cose giuste, ma già più volte trattate in più ambienti etc. Purtroppo Super Mario Bros, non ha tutti i torti.
Lo Sgarbone nazional popolare, sono giorni che sta ripetendo tale litania.
Purtroppo per noi comuni mortali, é più semplice ha dirsi che ha farsi tutto ciò.
elia capitanio
23 Aprile 2020 at 10:51
Parlo di Albino ricovero Personale assunto a meno soldi con contratti strani “se non è d’accordo fuori c’è la fila…. Asa/Os lavoro sicuro e del futuro….” Vorrei dire BASTARDO ma non lo dico. Per forza hanno paura.
elia capitanio
23 Aprile 2020 at 10:55
Pure riconfermato l’hanno. Osannato da pochi temuto da molti. Pure alcuni volontari non possono parlare. Chi conta anche ora sono con loro per loro.
Chi osa esporre educatamente la situazione come me viene minacciato.
Voce che grida nel deserto.