Cronaca
Proseguono i controlli con i droni in bergamasca
Proseguono i controlli con il drone in provincia di Bergamo. Contravvenzione per un pescatore sul lago d’Endine.
Sono proseguiti anche ieri, sabato 25 aprile, i controlli dei Carabinieri della Compagna di Clusone con l’impiego dei droni al fine di evidenziare condotte contrarie alle norme sugli spostamenti previsto dal DPCM.
I controlli si sono svolti nel pomeriggio lungo le sponde del Lago di Endine i val cavallina nella giurisdizione della Stazione Carabinieri di Casazza.
I controlli nel dettaglio
Il Comandante della Compagnia di Clusone ha coordinato le operazioni attraverso un monitor che replicava le immagini riprese dal drone. Le attività di monitoraggio hanno avuto inizio lungo la costa del lago dal lato del Comune di Ranzanico.
Il secondo punto di decollo e controllo era posto dal lato del Comune di Monasterolo del Castello in area più aperta e piena di aree verdi attrezzate con tavoli e panchine.
Non si sono registrati assembramenti di persone né è stato riscontrato un numero elevato di persone in giro.
I sorvoli effettuati hanno consentito l’identificazione di 9 persone che all’atto del controllo risultavano in regola tranne uno, un uomo contravvenzionato perché sorpreso senza motivo lontano dalla sua abitazione ed intento a pescare, a cui è stata comminata una sanzione amministrativa di € 280 come previsto dal DPCM.
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TIZIANO BRIGNOLI
26 Aprile 2020 at 10:52
Peccato che quando devono prendere i ladri spacciatori, mafiosi….non usano tutti questi mezzi….che Schifo…… Dittatura
Stregabakeka
26 Aprile 2020 at 12:45
D’accordo con te!se usassero i mezzi che hanno per queste cose sarebbe una meraviglia! Solo che questi ai droni gli sparano!!!! Probabilmente se imparassero a usarli per queste cose quelli che come me scendono dal treno a bg alle 23.00 ( ma anche di giorno!!!) non dovrebbero scavalcare gente sdraiata in overdose a terra e non dovrebbero farsi scortare dalla polizia ferroviaria al parcheggio ( 25mt. Dall’uscita ) che tristezza!!!!
battista cadei
26 Aprile 2020 at 10:57
movimentato l’esercito x 1 pescatore, credo che il virus ha toccato molti cervelli
Valeria
26 Aprile 2020 at 14:18
Vergognatevi…..non è neppure legge il dover stare a casa e sanzionate uno che va a pescare a 800 m. Da casa!!!!!allora siete in cerca di soldi …..
Lorenzo
26 Aprile 2020 at 11:09
Da come lo dicono le forze dell’ordine pare ne siano anche orgogliose per aver catturato un “pericoloso pescatore”….quando contemporaneamente dai filmati che girano in internet assembramenti di spacciatori girano indisturbati per le stazioni ferroviarie di mezza italia (scrivo italia in minuscolo apposta!).
Non ho parole…oramai si è verificato uno scollamento tra istituzioni e persone normali…avanti di questo passo non so cosa succederà!
????
26 Aprile 2020 at 11:35
Certo che se il santo pescatore, avesse fatto un bel lancio, pescare un drone fresco fresco, non accade tutti i giorni…
Alex
26 Aprile 2020 at 11:44
Non sa più che pesci pigliare ….
Jepp G.
26 Aprile 2020 at 12:01
Quel grand’uomo di Sandro Pertini, diceva spesso, “La liberazione non bisogna ricordarla un solo giorno dell’anno, la libertà non si celebra come evento ma come fatto da salvaguardare ogni giorno.”
Ecco noi si dovrebbe riflettere su queste parole e non solo…
Claudio
26 Aprile 2020 at 12:12
In questi giorni si vedono villeggianti (o comunque persone non della zona) in località fine Clusone/ conca Verde… Mi spiegate com’è possibile che gente arrivata dal milanese arrivi indisturbata attraversando posti di blocco (se ci Sono) sistema di controllo Thor, scout Speed, droni ecc… E nessuno li vede…uno che pesca o va da Clusone a Rovetta a prendere il pane 530€ di multa…. qualcuno ce lo spiega????
????
26 Aprile 2020 at 12:56
un altro delatore… Ci mancavi!
Non bastavano i droni etc.
Claudio
26 Aprile 2020 at 23:57
la cosa è stata segnalata a chi di competenza.
ad ogni modo queste cose non dovrebbero neanche avvenire se la gente avesse buon senso e rispetto per quanto successo.
la val seriana e Clusone particolarmente hanno pagato un prezzo altissimo in termine di vite umane, cosa dobbiamo fare? andare avanti a fare gli itaGliani come da te suggerito o essere responsabili?
Io, come molti altri, voglio che finisca tutto e senza altri decessi.
Evidentemente la cosa ti diverte si vede, a me no.
.
26 Aprile 2020 at 12:53
É morto Giulietto Chiesa, grande giornalista ed Uomo. Lui avrebbe saputo descrivere questi fatti…
https://www-ilfattoquotidiano-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/26/giulietto-chiesa-morto-giornalista-e-politico-aveva-79-anni/5782472/amp/?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15878976232620&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Da%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2020%2F04%2F26%2Fgiulietto-chiesa-morto-giornalista-e-politico-aveva-79-anni%2F5782472%2F
Omar
26 Aprile 2020 at 15:24
In borgo palazzo a BG immigrati vanno e vengono nekl indifferenza generale. Non servono i droni per cercarli. Fatevinun giro poi in alla stazione dei pullman e trovate centinaia di immigratinche fanno quello che vogliono.
Giovanni
26 Aprile 2020 at 20:31
Come diceva uno con la felpa PRIMA GLI ITALIANI.
max
26 Aprile 2020 at 15:56
giusto collega vanno a rompere le palle ha noi italiani però quei bastardi di negri spacciatori delinquenti non gli fanno niente che italia di merda ho fino vergogna di essere italiano mi mancano ancora due anni x la pensione vendo tutto e me ne vado all,estero dove cè pace e tutto il resto
Giovanni
26 Aprile 2020 at 20:43
Loro sono considerati disagiati e poverini vanno accolti d amati, invece i ns pensionati con la minima li puoi multare di 540 euro. Cosa pretendi siamo in Italia.
????
26 Aprile 2020 at 21:01
Dai de braoo max, il termine negri non lo usano più neanche negli stati USA del sud… Sento un leggero sentore di RAZZISMO in tuo post. E a me i razzisti mi stan sui maroni!
kkk
27 Aprile 2020 at 9:59
A me invece stan sui maroni, come dici tu, quelli che danno del razzista agli altri e sono i primi ad offendere.
Visto che ti piacciono tanto portatene uno a casa.
Eraldo Albricci
26 Aprile 2020 at 15:58
Emergenza Covid-19. L’illegittimità del Modulo di Autocertificazione
Il Modulo di Autocertificazione rilasciato dal Ministero dell’Interno è contrario a norme di legge (anche in materia di Privacy) e può mettere a rischio chi lo firma
Da quando il nostro Paese si è trovato improvvisamente a vivere l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, molto si è scritto in merito all’argomento qui trattato.
Si tenterà adesso di riordinare sinteticamente la tematica, introducendo ulteriori spunti di riflessione che potranno aiutare a chiarire come:
a) Non vi sia un obbligo legale di Autocertificazione;
b) In alcuni casi il Soggetto Dichiarante, rilasciando e firmando l’Autocertificazione, incorre in gravi rischi di natura penale con la conseguenza di essere punibile con la reclusione da uno a sei anni;
c) L’emanazione da parte del Ministero dell’Interno dell’Autocertificazione -come formulata nel testo corrente- potrebbe integrare gli estremi di cui all’art. 414 cp;
d) L’ Autocertificazione viola l’art. 49 D.P.R. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”);
e) L’Autocertificazione viola le norme in tema di Privacy laddove non sia preceduta da apposita Informativa rilasciata dai Pubblici Ufficiali. Con la conseguenza che il Soggetto Dichiarante potrà non solo proporre reclamo e ricorso giurisdizionale, ma -in caso di danni- potrà agire per il relativo risarcimento.
A) L’AUTOCERTIFICAZIONE NON E’ OBBLIGATORIA
Ripercorrendo l’excursus delle disposizioni normative e regolamentari che dall’inizio della emergenza ad oggi si sono freneticamente susseguite, si ricava un elenco di 19 provvedimenti in nessuno dei quali l’Autocertificazione e’ prevista come obbligatoria.
Se dunque l’Autocertificazione non è prevista come obbligatoria, è chiaro che questa viene rilasciata su base volontaria da parte del Soggetto Dichiarante.
Vale a dire che se il Soggetto Dichiarante ritiene di volersi Autocertificare lo fa, se diversamente il Soggetto Dichiarante ritiene di non doversi e/o volersi Autocertificare, non ha nessun obbligo in tal senso.
Posto che dunque la Autocertificazione va rilasciata su base volontaria, si vedano però i rischi nei quali il Soggetto Dichiarante incorre firmando la Autocertificazione.
B) I RISCHI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Tralasciando i modelli precedenti di Autocertficazione, si concentra l’esame su quello in vigore che testualmente chiede (tra le altre cose) di DICHIARARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ quanto segue: Ø di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
Questa affermazione, che al Soggetto Dichiarante viene chiesto di rilasciare, è quella che comporta i maggiori rischi laddove il Soggetto Dichiarante deve confermare sotto la propria responsabilità “di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19” (e non di “non essersi potuto sottoporre alla verifica sulla positività relativa al COVID-19” come più giusto sarebbe stato prevedere nel modulo)
In poche parole si invita il Soggetto Dichiarante a confermare una circostanza relativa al proprio stato di salute di cui -nella stragrande maggioranza dei casi e non per sua colpa- non è in grado di avere nessuna piena conoscenza. Infatti la affermazione richiesta dal modulo “di non essere risultato positivo al COVID-19” presuppone una azione di accertamento della positività al virus che in realtà il Soggetto Dichiarante nella stragrande maggioranza dei casi non ha compiuto e non può compiere e non per sua colpa.
Lo Stato quindi, tramite il Ministero dell’Interno che ha elaborato e messo in circolazione l’Autocertificazione nel testo corrente, invita così il Soggetto Dichiarante (anzi lo si induce) a commettere un reato derivante dalla violazione dell’art. 495 1° comma cp e dalla violazione dell’art. 76 D.P.R. 245/2000
Si veda più nello specifico.
– Violazione dell’art. 495 cp 1° comma e dell’art. Art. 76 D.P.R. 445/2000
L’Art. 495 cp comma 1 prevede “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
E’ noto che la popolazione non è stata (e tutt’ora non è) sottoposta ad un screening sanitario completo di accertamento del contagio in quanto l’analisi medica diretta ad accertare il contagio di un soggetto, o la presenza di anticorpi già presenti nell’organismo, fino ad ora è stata eseguita molto parzialmente. Pertanto, fatte pochissime eccezioni localizzate, la maggior parte della Popolazione italiana non è stata sottoposta a verifica delle proprie condizioni di salute ed anzi parte della Popolazione (soprattutto in considerazione della sintomaticità che spesso il virus COVID-19 comporta) potrebbe essere affetta dalla malattia e non saperlo.
Sebbene questo dato sia a tutti noto e non contestato, a chi circola e viene sottoposto al controllo, si chiede di dichiarare sotto la propria responsabilità ad un Pubblico Ufficiale di non essere risultati positivi al COVID-19, rilasciando quindi una dichiarazione spontanea che -in assenza di alcuna verifica di natura sanitaria- rischia di indurre il dichiarante a violare l’art. 495 cp comma 1 che prevede come sanzione la reclusione “da uno a sei anni”.
A questo si aggiunga come proprio in tema di Autocertificazioni l’art. Art. 76 del D.P.R. 445/2000 recita “Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”
Cioè per effetto dell’art. 76 DPR 445/2000 citato, il rilasciare dichiarazioni non veritiere tramite Autocertificazione comporta le conseguenze penali di cui all’art. 495 comma 1 cp (reclusione “da uno a sei anni”).
Chiaro è dunque che chiamando il Soggetto Dichiarante a confermare sotto la propria responsabilità una circostanza di cui non può essere a conoscenza (non, come detto per sua colpa, ma per una inefficienza o forse -e peggio- per una scelta del sistema statale che non ha predisposto il controllo sanitario a tappeto sul territorio) lo Stato spinge alla commissione del reato di Falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punito dall’art. 495 1° comma cpc e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Si potrebbe però sostenere che non essendoci nelle norme contingenti all’emergenza l’obbligo di Autocertificazione -obbligo che lo Stato (a parere di chi scrive) per ovvi motivi si è guardato bene dal prevedere- questa induzione alla commissione di un reato non sussisterebbe. In realtà la emanazione da parte del Ministero dell’Interno del Modello di Autocertificazione corrente (che contiene l’invito a farsi carico di una falsa dichiarazione in ordine ai risultati di un test valutativo che non si è in concreto in grado di effettuare e che rivela lo stato di salute personale) rappresenta comunque un passo falso degli Organi Statali che ne denotano la totale inadeguatezza e scarsa conoscenza delle norme e che potrebbe in extremis integrare la fattispecie di cui all’art. 414 cp. fattispecie che sanziona l’istigazione a delinquere. Tutto andrebbe poi valutato in sede giudiziale in relazione alla presenza di dolo, o meno, ma non è sbagliato a parere di chi scrive affermare come l’invito fatto alla Popolazione diretto a dichiarare il falso, induca comunque il Soggetto Dichiarante a commettere un reato (non si dimentichi che la Autocertificazione viene rilasciata su base volontaria, non essendoci obblighi di legge in merito come prima rilevato) e -quindi- tale invito rischia di integrare a sua volta (anche solo in astratto) la fattispecie di cui all’art. 414 cp da parte del Ministero dell’Interno. Con conseguenze e valutazioni ulteriori che in questa sede si tralasciano per motivi di economia di trattazione del tema principale.
– Violazione dell’art. 49 D.P.R. 445/2000 e inefficacia dei dati sanitari rivelati
L’Art. 49 (R) D.P.R. 445/2000 “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita’ CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (…)”.
Per effetto di tale norma, quindi, la Autocertificazione non può sostituire la certificazione medica e sanitaria che è l’unica via attraverso ( per effetto dell’art. 49 D.P.R. 445/2000) può certificarsi un dato sanitario rappresentato in questo caso dalla positività o meno al virus Covid-19
In questo senso la volontà del legislatore è stata quella di tutelare gli interessi individuali e collettivi connessi con le certezze giuridiche di cui sono portatori tali certificati, interessi questi che sono tali da non consentire una semplificazione basata sulla loro sostituzione con altri strumenti di certezza né, tantomeno, sulla loro eliminazione dall’ordinamento.
Considerato che il divieto della norma non lascia spazio a soluzioni diverse, la conseguenza delle dichiarazioni in tema di salute personale rilasciate in sostituzione ad una adeguata e legittima certificazione medica, è che le stesse non potranno che essere considerate inefficaci per violazione dell’art. 49 D.P.R. 445/2000.
In realtà una prescrizione conforme al dettato della Legge avrebbe voluto che lo Stato invitasse tutti ad esibire (in caso di controllo) la Certificazione medica che attestasse la non positività al virus COVID-19 in quanto solo questa ha valore proprio per effetto del disposto dell’art. 49 D.P.R. 445/2000 (che è legge a tutti gli effetti in quanto trattasi di “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) .
Ma così non è stato e non è.
C) AUTOCERTIFICAZIONE E PRIVACY: I DIRITTI DEL CITTADINO E GLI OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AUTORITA’
E sempre in tema di rivelazione di dati sanitari, vale la pena esaminare un altro aspetto: quello delle norme sulla Privacy.
Poiché nel caso dell’ Autocertificazione Emergenza COVID-19 i dati sanitari sono raccolti da una Istituzione Pubblica, in ambito di tutela della Privacy si applica la Direttiva (UE) 2016/680 (pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119 entrata in vigore il 5 Maggio 2016 e recepita in Italia con decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018) .Partendo dal principio sancito all’art. 10 per il quale il trattamento dei dati (tra gli altri) relativi alla salute è consentito solo se strettamente necessario e se a) autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro; b) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica; o se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato, tale Direttiva all’art. 13 prevede per coloro che trattano i dati un obbligo specifico di fornire all’interessato (cioè al soggetto che tali dati personali sta comunicando) una informativa specifica.
Di conseguenza il Pubblico Ufficiale che voglia raccogliere direttamente dal titolare dati relativi allo stato di salute, è tenuto -in forza della Direttiva (UE) 2016/680 a fornire la informativa di cui all’art. 13 della medesima Direttiva.
Ove la raccolta dei dati avvenga in violazione della citata direttiva, l’interessato (e quindi il Soggetto Dichiarante che abbia tramite l’Autocertificazione comunicato i propri dati sanitari) avrà il diritto di proporre reclamo e ricorso giurisdizionale nei confronti della Autorità di Controllo, nonché ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del responsabile del trattamento dei dati (Artt. 52-53-54 della Direttiva) con la conseguenza che avrà anche diritto al risarcimento dei danni ex art. 56 della Direttiva.
***
Riassumendo quindi occorre tenere a mente che:
i) l’Autocertificazione non è obbligatoria;
ii) l’Autocertificazione (limitatamente al proprio stato di salute) non va rilasciata se non si è perfettamente certi di non essere risultati positivi al COVID-19 (ed ovviamente di non essere in quarantena);
iii) l’Autocertificazione viola le norme sulla Privacy ed il Soggetto Dichiarante potrà azionare reclamo e ricorso giurisdizionale, oltre che eventuale richiesta di risarcimento del danno.
***
A questo punto si può concludere richiamando tutti a prestare la massima cautela nel rilasciare l’Autocertificazione vigente durante il periodo di emergenza COVID-19.
Non senza pensare che lo Stato ha dimostrato di non sapersi muovere in maniera coordinata nell’ambito delle sue stesse norme e che, terminata la contingente emergenza, non pochi saranno gli scenari giuridici che si apriranno all’esito della stessa.
Autore: AVV. CLAUDIA BLANDAMURA AVVOCATO DEL FORO DI MILANO
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(21/04/2020 – AvvocatoClaudia Blandamura)
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Mario
26 Aprile 2020 at 18:22
Copia/incolla, sei un avvocato in cerca di clienti ?
Giovanni
26 Aprile 2020 at 20:25
Buongiorno, le chiedo cortesemente , io positivo al 3° tampone
come faccio a recarmi in ospedale ad effettuare i tamponi se
per legge non potrei muovermi, visto che a casa non vengono certo a farmeli?
Logigamente non uso i mezzi publici ma mi accompagna il figlio con l’auto.
Grazie per la sua cortesia e buona giornata.
Martino
26 Aprile 2020 at 16:56
Le forze dell’ordine hanno smarrito il Buonsenso, se mai l’avessero avuto!
L’utilizzo smisurato di mezzi, utilizzati nemmeno per la ricerca del pluriassassino Igor il Russo, per sanzionare CITTADINI ONESTI!!!
L’esempio dei sanitari hanno mostrato il lato migliore dell’Italia e questi esempi mostrano il lato peggiore!!!
Se poi ci mettiano la scarcerazione dei Boss mafiosi, Signore e Signori ecco a Voi la giustizia Italiana!!!
Martino
26 Aprile 2020 at 17:08
Eraldo Albricci
Hai tralasciato un piccolo particolare.
I DCPM emanati per l’emergenza coronavirus, così come le ordinanze regionali sono illegittimi in quanto, così come è stato fatto per l’istituzione della zona rossa di Codogno e Vò, per limitare la libera circolarione e domicilio dei cittadini per emergenza sanitaria o ordine pubblico, come previsto dagli articoli 13 ed in particolare 16 della costituzione, è necessaria la promulgazione di una legge!
Le forze dell’ordine lo sanno benissimo!!!
Eraldo Albricci
26 Aprile 2020 at 17:54
Infatti e pure ad Aosta ci sono dei Magistrati che si sono mossi affermando questo.
Tra le righe personalmente dico: come posso sapere che sia negativo o no se tu Stato non mi fai il tampone e per questo motivo come posso firmare l’autocertificazione?!
Alex
26 Aprile 2020 at 19:46
È più facile fermare un cittadino onesto che un vero delinquente. Basta vedere il servizio di striscia a Torino….
Mia nonna mi raccontò che durante la guerra fu arrestata perché aveva comprato un kilo di farina di contrabbando…allora si che c’era la fame. Poi fecero la costruzione che doveva garantire democrazia e libertà…. molti dei provvedimenti presi, anche per giusta causa, probabilmente sono anti costituzionali….
Jepp
27 Aprile 2020 at 10:33
Bohh io non sono un drogato di Facebook e grandi fratelli vari televisivi etc. Io di sapere che sopra il mio capo vola una telecamera che REGISTRA ogni cosa che riprende, non ne voglio sapere. Io non ho firmato per entrare in un grande fratello globale!
????
27 Aprile 2020 at 12:55
Un giorno sicuramente non lontano spero, riparleremo e riscriveremo di tutto sto svolazzar di droni, probabilmente qualcuno assuefatto dalle varie trasmissioni televisive a facebook etc pensa che avere una telecamera svolazzante sopra la testa, che REGISTRA ogni cosa (non sapendo poi dove vanno a finire certe registrazioni, e che uso se ne fa…) sia normale. Io no, per me tutto questo non é normale, e non voglio che diventi normalità. Io non ho firmato per entrare nella casa globale del grande fratello!
Jepp????
27 Aprile 2020 at 13:44
Dai però… prima mi censurate, e poi ripubblicate tutto. Che casòt che si.