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Cronaca

Contenimento del Coronavirus, le regole dal 4 al 17 maggio in Lombardia

Mascherina obbligatoria se si esce di casa, spesa fatta singolarmente. E ancora: mercati aperti solo per i banchi gastronomici. Queste e altre le disposizioni della nuova ordinanza regionale in vigore dal 4 al 17 maggio.

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Emanata nella serata di giovedì 30 aprile la nuova delibera regionale in materia di contenimento del Covid-19. Ecco cosa è previsto di più restringente rispetto al Decreto del Governo.

Tra i principali provvedimenti: mascherina obbligatoria quando si esce di casa, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e delle persone con disabilità che non ne consentono l’utilizzo.

Una sola persona per famiglia potrà andare a fare la spesa, fatta eccezione per la necessità di portare con sé dei bambini o accompagnare disabili e anziani.

I mercati saranno aperti per i soli banchi alimentari, se in condizione di rispettare le norme di sicurezza previste dall’ordinanza.

Blocco delle slot machines nei locali, apertura degli esercizi per la toelettatura degli animali da compagnia, senza contatto diretto tra le persone.

Mascherina e DPI obbligatori fuori di casa

Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Commercio al dettaglio

A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
disabili o anziani;
B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei
gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della
temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a
37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a
ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e
contattare il proprio medico curante;
C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti
alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di
prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti
per territorio:

  1. 1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
  1. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
  2. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
  3. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  4. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
  5. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  6. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  7. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  8. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette
aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree,

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.
Restano sospesi:
● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
● le sagre.

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di
riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato
che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso
separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il
rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

Altre attività economiche

A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e
lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il
contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella
modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i
mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco
delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di
monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla
visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la
permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a
prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

Scarica l’ordinanza qui.

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4 Commenti

1 Commento

  1. roby.-.

    1 Maggio 2020 at 16:39

    Domanda : Si può lasciare il comune di residenza per spese varie ……Non è specificato nero su bianco ………………………..Grazie per le eventuali risposte..Roby.-.

    • Mario

      1 Maggio 2020 at 17:34

      Da quello che ho letto pare di no, praticamente è cambiato ben poco.

  2. Marco

    2 Maggio 2020 at 13:22

    Dovrebbero chiarire se partendo a piedi o in bici da casa si può andare in montagna a farsi una passeggiata.

    • dipende...

      2 Maggio 2020 at 18:42

      Dipende se nel tuo comune esistono montagne, se si é si. Se no é no!

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