Cronaca
Il Decreto che permetteva a tutti di istituire zone rosse anche con un solo contagio
A inizio emergenza, il 23 febbraio, il Legislatore aveva emanato il Decreto che permetteva a tutti di istituire zone rosse anche con un solo contagio. In bergamasca la zona rossa non è mai stata fatta e oggi si contano migliaia di morti.
Il 23 febbraio 2020, domenica in cui ad Alzano Lombardo esplode il caso Coronavirus in Val Seriana, il Legislatore aveva emanato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2020.
Questo decreto fa seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che a sua volta fa riferimento alla dichiarazione di epidemia dell’OMS del giorno prima: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
La zona rossa decisione del Governo? Il DL 6/2020 dava a tutti la possibilità di istituirla
Avevamo già parlato di questo Decreto il 4 aprile, in riferimento alla mancata zona rossa nella bassa Val Seriana. Oggi la notizia è stata ripresa da tutta la stampa nazionale, soprattutto alla luce dell’affermazione della Procuratrice di Bergamo Maria Cristina Rota che, con un pool di colleghi, indaga per epidemia colposa contro ignoti. Giovedì e venerdì in Procura sono stati sentiti l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e il presidente Attilio Fontana. Entrambi sulla zona rossa hanno dichiarato che erano in attesa del Governo che aveva competenza in merito. E venerdì sera la Rota ha dichiarato che la zona rossa era una decisione del Governo. Ma questo non vuol dire che la Regione non potesse farla. Tant’è che tante altre regioni e comuni hanno adottato il provvedimento in autonomia.
A aprile , dopo la sollevazione della stampa, il rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione ha visto infatti da una parte l’assessore Gallera ammettere che la zona rossa poteva essere fatta anche dalla Regione e dall’altra il premier Conte sostenere che la misura non sia stata intrapresa perché l’8 marzo è stata chiusa tutta la Lombardia.
Le norme a cui fanno riferimento gli esponenti politici sono la legge 225 del 1992 e la 833 del 1978. Le leggi disciplinano l’ambito di protezione civile e i poteri sanitari; entrambi spettano sia allo Stato, al Governo, sia alle regioni, sia addirittura ai sindaci.
Ma quello che vogliamo sottolineare è che, oltre alla leggi già esistenti, il 23 febbraio era stato emanato un Decreto specifico che stabiliva si poteva chiudere anche con un solo caso e che lo poteva fare sia il Governo che la Regione. Possibile che nessuno ne abbia tenuto conto?
Il testo del Decreto
Dunque, alla luce dello stato di Emergenza sanitaria del 31 gennaio e in seguito al primo caso italiano accertato il 20 febbraio a Codogno, in provincia di Lodi, il Governo corre ai ripari emanando un Decreto riguardante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19“. Ovvero quelle misure necessarie in un momento di possibile propagazione del virus.
Analizzando il testo (disponibile sulla Gazzetta Ufficiale) all’articolo 1 si legge: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica“.
Comuni chiusi con un solo caso positivo
Dunque: con anche un solo caso positivo in un comune le autorità competenti dovevano adottare le misure di contenimento adeguate? E’ stato fatto in Val Seriana. Cerchiamo di capire.
A questo fine è importante sottolineare questo passaggio contenuto sempre nell’articolo 1:
Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata.
Il testo prosegue con una serie di indicazioni quali la sospensione di manifestazioni, la chiusura delle attività scolastiche ecc. che in bergamasca sono state adottate da subito.
Ma perché proprio le misure di cui al punto a) e il punto b), le prime della lista (dunque viene da pensare le più importanti), quelle da subito adottate con l’istituzione della zona rossa nel lodigiano attuata tra il 22 e il 23 con Decreto del Governo, non sono state invece messe in atto in Val Seriana?
Se un Decreto prevede anche la possibilità di chiudere i comuni e quindi di non fare entrare né uscire nessuno anche con un solo contagio, perché la misura non è stata messa in atto quantomeno nei giorni successivi quando la curva dei contagi in bergamasca segnava un’impennata?
E di chi era la competenza a prendere questi provvedimenti?
Chi doveva decidere?
Anche qui cerchiamo risposta nel testo che all’articolo 3 “Attuazione delle misure di contenimento” recita:
“Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”.
Il decreto affida dunque la responsabilità al Presente del Consiglio dei Ministri affidando però spazio d’azione anche agli enti locali. Si legge infatti: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″.
Il nodo dell’articolo 32 della legge 833: competenza al presidente di Regione e al sindaco
Il sopracitato articolo 32 della legge 833 è il vero nodo cruciale che dà la competenza in materia sanitaria anche al presidente della Regione e ai sindaci.
L’articolo 32 della legge n.833 recita: “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.
In bergamasca è stato chiuso tutto, un mese dopo
Pare dunque chiaro che, se non era il Governo a muoversi, doveva farlo la Regione. Sta di fatto che in bergamasca, siamo arrivati ad una chiusura simile a quella auspicata in questo documento del 23 febbraio, solo il 21 marzo, con l’ordinanza di Regione Lombardia che, sul fotofinish, ha stretto le maglie dei provvedimenti del Governo evidentemente in ritardo e inadeguati per la drammatica situazione che continuiamo a vivere.
Chiudere non è stato fatto ma lo si poteva fare da subito e lo potevamo fare tutti. La differenza nella mancata decisone e nel rimpallo di responsabilità la fanno i tanti morti che potevano essere evitati.
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CLAUDIA CATTANEO
31 Maggio 2020 at 18:50
Esercito, carabinieri e forze di polizia che da una settimana stazionavano nella zona da chi erano stati allertati? Non certo dalla Regione o dai sindaci
Marco
31 Maggio 2020 at 20:57
Quindi? Leggetevi la legge e tirate fuori le palle ammesso che le abbiate.la zona rossa era competenza di tutti ma i più legittimato a decretata dovrebbero essere gli amministratori locali che vivono giorno per giorno la realtà del territorio.https://www.tpi.it/cronaca/mancata-zona-rossa-alzano-nembro-viminale-smentisce-procura-bergamo-gia-assolto-regione-lombardia-20200531611973/
????
31 Maggio 2020 at 23:05
Ovvio che dovrebbe essere così, ma loro non lo ammetteranno mai.
Stefano
31 Maggio 2020 at 21:41
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
1.1 “le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” tra cui il blocco in entrata e in uscita
Ma chi sono “le autorità competenti”?
3.1 Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola egione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 (NB non c’è il numero, perchè i DCPM legalmente non esistono)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario? atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1
al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelle
ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le
seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1, da
parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
Quindi è del tutto evidente che “le autorità competenti” sono Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale
❗
31 Maggio 2020 at 22:13
“…nonchè i Presidenti delle regioni competenti…”
Ottimo lavoro Mario!
❗
31 Maggio 2020 at 22:17
PS, copia ed incolla, entusiasmante!
Olmo
31 Maggio 2020 at 23:36
Provincie anno di fondazione 1859.
Regioni anno di fondazione 1970.
Hanno ucciso il vero unico presidio territoriale le provincie. Per creare un doppione azzoppato/facsimile del governo centrale, due governi che leggiferano, più burocrazia e più politicanti. Che non conoscono veramente il territorio. Non ne usciamo più.
marcello
1 Giugno 2020 at 18:05
certi personaggi oltre al territorio non conoscono neanche le leggi
giuseppe
1 Giugno 2020 at 6:33
Mi sembra evidente che sia i sindaci, la regione e lo stato
poteva dichiarare la zona rossa.
A questo punto o il giudice non condanna nessuno o lo deve fare con tutti governo compreso.
marcello
1 Giugno 2020 at 14:57
quindi alla fine è colpa di nessuno, come al solito!!! povera italia.
gil
1 Giugno 2020 at 16:19
…e su questo finale non avevamo dubbi!!!
Walter
1 Giugno 2020 at 17:56
E con questi personaggi che si sono dati alla politica per le prebende conseguenti, dove andremo a finire? Che ci vuole a mettersi d’accordo su alcune cose importanti, studiate, concretizzate, senza preannunci inutili? Che ci vuole a far funzionare i burocrati che, mentre venivano lasciati a casa per corona virus, venivano sostituiti da costosi esperti, consulenti, scribacchini vari, che hanno assunto decisioni quantomeno balzane (come tener separati i familiari al ristorante, mentre a casa dormono nello stesso letto…). Povera Italia!
gioacchino ponziani
14 Giugno 2020 at 15:48
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0EOUuOzUM2w%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2S9KT-X71OX8GQX1CNu4wPLPm166sJAc6cKHUX0mEXRDWjNsgKJ1mKKoM&h=AT1AHOXrk9NGcjATZYU41US4GD0ftbsZGU7h1fuSjYgyMYCtx5srcCEvUY6JRxCHM2qndZJeJcal4FiM0OzLjToyCXdtYgIPd3vnxJmx050w6RAtzTIIMWtOAOVgWNwmuO2FgKM&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT0WxcrSd-Q5XqYVgyx-2PZaozH4Gb9geVyEuMrJRUeUlZoYlY86AXnhb5zF_4-CeFSXQwKnq10Arv73xfT17llew1jp5y2wjx0puIaVCp6vrTOQ_eOhyyWiMNee7A049J0AcLvoUUKQ422YBnMc questo smentisce le ipotesi su competenze diverse da quelle del governo
gioacchino ponziani
14 Giugno 2020 at 15:51
la legge istitutiva del servizio sanitario NAZIONALE. 833/1978 lettera b)6. (Competenze dello Stato). – Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e l’assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; questa legge non e’ stata mai abrogata e non può. essere scavalcata da un decreto della presidenza del consiglio …salvo prova contraria