Cronaca
Arancione rafforzato: regole e deroghe, i chiarimenti di Regione Lombardia
Regole e deroghe in arancione rafforzato, i chiarimenti di Regione Lombardia sugli spostamenti e su chi può frequentare la scuola in presenza.
Sono diversi i dubbi che restano in merito ai provvedimenti dell’ultima ordinanza di Regione Lombardia che mette tutto il territorio regionale in zona arancione rafforzato da venerdì 5 marzo 2021. Sul sito istituzionale si leggono sia i nuovi provvedimenti che le Faq che spiegano nel dettaglio i provvedimenti.
L’ordinanza: tutta la Lombardia in arancione rafforzato
A partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia arancione rafforzato. In particolare si prevede la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.
Tra le altre disposizioni introdotte dall’Ordinanza, si evidenziano:
– il divieto di recarsi presso le cosiddette “seconde case” e verso le abitazioni private abitate,
– l’accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente per nucleo familiare,
– il divieto di utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta eccezione per le persone affette da disabilità,
– l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici.
Spostamenti e la deroga dei 30 km
La deroga dei 30 km per i comuni sotto i 5000 abitanti permane, come indicato sul sito di Regione Lombardia, ma non per andare in abitazioni private dunque solo per spostarsi per altre necessità.
I chiarimenti sul sito della Regione
In base all’Ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo dunque non è possibile recarsi in altre abitazioni private abitate ubicate in Lombardia.
Questi spostamenti sono consentiti solo per comprovate e gravi situazioni di necessità. Non è consentito inoltre recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”) ubicate nel territorio della Regione. Allo stesso modo, a coloro che non risiedono in Lombardia non è consentito recarsi presso le c.d. seconde case situate nel territorio regionale. Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22. Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Con il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
In arancione rafforzato le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Come stabilito dall’Ordinanza regionale n. 714, l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, tranne se deve portare con sé minori, disabili o anziani.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, delivery e asporto
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Dal 6 marzo l’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Deroghe per la scuola
Le Ordinanze del Presidente della Regione n. 701/2021 (prorogata dalla Ordinanza n. 706/2021) e n. 705/2021 fanno esplicitamente salva la possibilità di svolgere attività in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 1990 del 5 novembre 2020 emessa a seguito del DPCM 3 novembre 2020 ossia che “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza. Spetterà agli istituti decidere se applicare queste misure.
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Andrea
5 Marzo 2021 at 18:25
Ma l’eccezione specificata nelle FAQ del Governo relativamente alla possibilità in arancione di spostarsi in un altro comune per fare lì attività sportiva vale anche per l’arancione scuro? In entrambi i casi vale la regola generale che vieta tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si deve quindi intendere che l’eccezione per lo sport valga anche per arancione scuro.
Sapete chiarire questo punto?
Ivan
6 Marzo 2021 at 10:10
In nessun paese al mondo esistono restrizioni di questo tipo. Svegliatevi o tra poco ci obbligherà no a fiere il tampone da dietro, come avviene in Cina.